Contratto CCNL: definizione e caratteristiche
Hai bisogno di approfondire il tema del contratto CCNL e sei alla ricerca di dettagli e spiegazioni? Ti forniamo noi una guida completa al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, in modo da arrivare perfettamente preparato ai prossimi esami universitari.
Partiamo dalla semplice definizione di CCNL, sigla con cui si indica il contratto stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni che rappresentano i datori di lavoro.
Il contratto CCNL riguarda sia il settore privato che quello pubblico. In quest’ultimo caso, però, è sottoscritto tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Questa formula contrattuale fu introdotta per la prima volta durante il ventennio fascista (1927), in concomitanza con la promulgazione della Carta del Lavoro. In realtà, però, il CCNL ha acquisito pieno valore giuridico a partire dal 1941.
CCNL: che cos’è il lavoro subordinato
Il CCNL serve per regolamentare le condizioni del lavoro dipendente. È cioè lo strumento a cui si attengono i datori di lavoro al momento dell’assunzione di una nuova figura, all’interno della propria impresa. In parole povere serve a fissare le condizioni di lavoro subordinato.
Ma cos’è esattamente il lavoro subordinato? L’articolo 294 del Codice Civile lo definisce in questi termini: obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoro subordinato si può definire come un rapporto in cui il soggetto (lavoratore dipendente) svolge un’attività, regolamentata tramite un contratto, nell’interesse di un altro soggetto (il datore di lavoro), rispetto al quale si pone in una posizione subordinata in cambio di una retribuzione.
Questo tipo di rapporto lavorativo prevede due diversi tipi di contratti, che presuppongono due livelli gerarchi diversi. I contratti di primo livello sono quelli interconfederali e nazionali, mentre quelli di secondo livello includono tutti gli accordi decentrati e aziendali, siglati dalle associazioni sindacali periferiche.
Il CCNL ha forza di legge tra le parti e il datore di lavoro iscritto al sindacato ha l’obbligo di applicazione. Se l’imprenditore/datore di lavoro non ha aderito ad alcun sindacato, può scegliere se applicare o meno il contratto nazionale. Nel caso in cui decida di non applicarlo, deve comunque fare riferimento alle leggi poste a garanzie dei diritti dei lavoratori.
Contratto CCNL: il contenuto
I CCNL sono redatti in forma scritta e contengono quattro parti:
- normativa
- obbligatoria
- gestionale
- di rinvio
La parte normativa include le norme sul trattamento economico, vale a dire minimi retributivi, anzianità, indennità, malattia, infortunio, durata del periodo di prova e disciplina del lavoro in materia di straordinari, festivi e notturni.
La parte obbligatoria, invece, include le norme che disciplinano gli scioperi, le tregue sindacali e le modalità di contrattazione tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali.
La terza parte, quella gestionale, contiene i provvedimenti relativi alla gestione del personale, dagli orari alla regolamentazione di situazioni che prevedono trasferimenti, licenziamenti collettivi, ristrutturazioni e mutamenti degli assetti societari.
Infine, la parte di rinvio contiene le regole che riguardano la contrattazione a un livello inferiore rispetto a quella collettiva.
Il CCNL dura 3 anni per la parte normativa e 3 anni per quella retributiva. Le tabelle retributive per il lavoro dipendente tengono conto dell’inflazione programmata. Quest’ultimo aspetto è fondamentale in quanto impedisce la perdita di potere d’acquisto del salario dei lavoratori.
La procedura di rinnovo si attiva a partire da tre mesi prima della scadenza. In questo lasso di tempo, le parti coinvolte non possono intraprendere lotte sindacali. Nel caso in cui, il contratto dovesse scadere senza accordo tra i lavoratori, viene erogata l’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.). Si tratta di un importo aggiuntivo, corrisposto per preservare la retribuzione dagli effetti dell’inflazione.
Tipologie di contratti
La contrattazione collettiva si può svolgere a più livelli. Esiste cioè la contrattazione :
- interconfederale
- nazionale e di categoria
- territoriale interconfederale e di categoria
- aziendale di categoria.
Il CCNL appartiene al secondo tipo di contrattazione. La prima, invece, ha il compito di definire le regole generali riguardanti l’insieme dei lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Le contrattazioni collettive indicate nel terzo e nel quarto punto dell’elenco determinano la definizione dei cosiddetti Contratti Aziendali e Territoriali o Contratti di Prossimità. Con questi contratti i datori di lavoro possono derogare dalle norme fissate dal contratto CCNL. Per farlo, però, devono raggiungere un’intesa con i lavoratori interessati e stipulare un accordo scritto con la propria associazione e con l’associazione sindacale che rappresenta la maggioranza dei lavoratori.
La durata di questi Contratti di Prossimità non è fissata dalla legge, ma è il frutto di un accordo tra le parti coinvolte. Se dovessero sorgere delle controversie, verranno affrontate in sede di conciliazione tra le organizzazioni stipulanti il contratto. In caso di mancata soluzione della controversia, le parti devono presentarsi davanti a un collegio arbitrale.
CCNL: i settori
Ogni settore ha il suo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, che include anche alcuni provvedimenti riguardanti i microsettori di categoria. In particolare, viene regolamentato il lavoro dipendente di:
- agricoltura
- alimentaristi – agroindustriale
- commercio
- chimici
- edilizia
- metalmeccanici
- turismo
- trasporti
Se ti interessa consultare il contratto CCNL di una categoria in particolare, accedi al sito ufficiale del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e dai un’occhiata all’archivio elettronico. Potrai trovare i contratti di categorie come i metalmeccanici (rinnovato il 19 luglio del 2017), gli ortofrutticoli (rinnovato il 27 giugno del 2017), il FederTerziario (rinnovato il 31 maggio del 2017) e non solo.
Diritti e doveri del lavoratore dipendente
Il Contratto CCNL stabilisce che possono essere introdotti dei cambiamenti nel rapporto di lavoro, con dei limiti di intangibilità. Non si possono cioè modificare le tabelle retributive con esito peggiorativo e non si possono toccare i diritti acquisti. La contrattazione collettiva cioè non può prevedere una decurtazione retributiva oppure cancellare un diritto acquisito e maturato dal lavoratore dipendente.
Per diritti e doveri si intendono quelli legati, per esempio, alla durata dell’orario di lavoro, fissato a 40 ore settimanali. In realtà, alcuni contratti possono prevedere anche una durata inferiore pari a 38 ore settimanali.
La durata minima giornaliera non è fissata. È stato stabilito, però, il riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore. Questo significa che non si possono superare le 13 ore di lavoro al giorno. Il CCNL stabilisce, inoltre, che il lavoro settimanale non può superare le 48 ore, incluso lo straordinario. Qui di seguito, alcune altre norme:
- riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore di riposto consecutivo ogni 7 giorni e a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle 4 settimane
- congedo matrimoniale: in occasione del matrimonio, i lavoratori hanno diritto a un periodo di congedo retribuito pari a 15 giorni
- malattie e infortuni sul lavoro: in caso di malattia o di infortunio, il lavoratore dipendente ha il diritto alla conservazione del posto. Il tempo di conservazione viene stabilito dal CCNL e definito periodo di comporto
In riferimento al Contratto CCNL si parla anche di uso aziendale, denominazione con cui si fa riferimento a un comportamento spontaneo e reiterato del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Questo comportamento non è regolamentato, in quanto prevede un trattamento di maggior favore rispetto a quello previsto dal contratto. In particolare, ci si riferisce alla concessione di gratifiche, premi, indennità e versamenti previdenziali non obbligatori.
Ora che sai tutto sul CCNL, non ti rimane che affrontare i tuoi esami!